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3 aprile 2009

Domanda
(Erika). Posso portare in detrazione gli interessi passivi di un mutuo richiesto per ristrutturazione prima casa?

(Risposta)
La risposta è senz'altro positiva: la Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 5 del 28 luglio 2008 espressamente prevede e disciplina la portabilità di un mutuo accollato dopo frazionamento. Pertanto sua figlia può tentare la portabilità del mutuo: le condizioni del nuovo mutuo (variabile o fisso) dipendono dalla contrattazione con la nuova banca, che ovviamente non è obbligata a contrarre.
La legge prevede la detraibilità fiscale di una parte degli interessi passivi e degli oneri accessori (tra cui la parcella notarile sul mutuo) pagati per mutui ipotecari contratti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale. La misura del beneficio varia in base alla differente tipologia di contratto: nel caso di un mutuo per ristrutturazione indicato dalla lettrice è possibile detrarre gli interessi passivi nella misura del 19% calcolata su un importo non superiore a 2.582,28 euro. In base al comma 1-Ter dell'articolo 15 del Tuir è necessario però che siano rispettate alcuni condizioni: 1) la ristrutturazione deve consistere in un intervento rivolto a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti; 2) la stipula del mutuo deve avvenire, da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da ristrutturare, non oltre i sei mesi antecedenti, ovvero non oltre i diciotto successivi all'inizio dei lavori di costruzione; 3) l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori.
Il limite di 2.582,28 euro entro il quale sono detraibili gli interessi passivi vale anche per i mutui stipulati con finalità di costruzione dell'abitazione principale, mentre per quelli contratti per l'acquisto della casa, la Finanziaria 2008 ha recentemente elevato a 4mila euro (dai precedenti 3.615,20 euro) il massimo imponibile: questo significa che su questa tipologia chi ha pagato 4mila euro o più di interessi sul mutuo avrà diritto a uno sconto Irpef di 760 euro (il 19% di 4mila euro) con un aumento di 73 euro rispetto al passato.
Per ottenere il riconoscimento alla detrazione degli interessi passivi sui mutui occorre presentare ai Centri di Assistenza Fiscale (ai fini della compilazione del Modello 730) l'apposita attestazione inviata dalla banca mutuante. I lavoratori autonomi indicheranno invece la quota detraibile sul modello UNICO senza allegare la certificazione, che andrà conservata ed esibita all'Agenzia delle Entrate in caso di eventuali controlli.

3 aprile 2009
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